Art. 2.
(Condizioni).

      1. Le agevolazioni si applicano alle imprese e alle cooperative sociali di cui all'articolo 1 che hanno da uno a più dipendenti o soci lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in congedo per maternità o per paternità oppure dipendenti genitori o soci lavoratori genitori, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che usufruiscono dei periodi di congedo parentale previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, quando superano i due mesi in un'unica soluzione nel corso dell'anno solare.

 

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